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Il giorno diciotto del mese di ottobre dell'anno duemila, in Roma, nella Sala Rossa "Giuseppe Tatarella", Camera dei Deputati, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituito tra i sottoscritti il Comitato promotore (in appresso denominato più semplicemente Comitato) per la istituzione di una fondazione politico-culturale da denominarsi "Fondazione Giuseppe Tatarella".
La fondazione avrà sede in Roma.
2) Scopo del Comitato è:
a. promuovere iniziative dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità della costituzione di una Fondazione intitolata a Giuseppe Tatarella;
b. predisporre lo statuto che regolerà la vita della fondazione con l'individuazione dell'oggetto della Fondazione stessa;
c. raccogliere i fondi necessari alla costituzione del patrimonio iniziale della istituenda "Fondazione Giuseppe Tatarella". Il Comitato potrà compiere tutte le operazioni utili e necessarie per raggiungere il proprio scopo.
3) Il Comitato, che non ha scopo di lucro, ha sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 21. Esso intende reperire le somme necessarie, a discrezione dei "fondatori", per la costituzione del fondo patrimoniale dell'istituenda "Fondazione Giuseppe Tatarella" entro una anno dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata. Pertanto se entro un anno dalla data odierna la somma necessaria non sarà raccolta, oppure per qualsiasi ragione l'Atto di Fondazione non sarà sottoscritto sotto forma di atto pubblico, il Comitato si intenderà sciolto.
4) Interverranno nell'atto costitutivo della fondazione come "fondatori" l'On. Salvatore Tatarella e la Prof. Angiola Filipponio nonché eventuali altre persone da questi indicati.
5) Il Comitato è un organo collegiale; le decisioni relative alle iniziative da intraprendere vengono prese a maggioranza dei componenti il Comitato riuniti in assemblea. Il Comitato si riunisce, senza alcuna formalità di convocazione, per iniziativa del Presidente; delle sue riunioni si deve redigere un verbale sottoscritto dai partecipanti. Le varie proposte verranno messe ai voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6) Presidente, legale rappresentante ed unico amministratore del Comitato viene nominato l'On. Salvatore Tatarella, il quale viene investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato. In particolare ha il potere
- di aprire e chiudere conti correnti bancari a nome o per il fine del Comitato;
- di accettare valori in denaro o in natura in conformità allo scopo del Comitato;
- di intraprendere ogni iniziativa per comunicare all'opinione pubblica l'esistenza del Comitato, per incrementare la raccolta dei fondi e per il raggiungimento dei fini del Comitato;
- di rappresentare il Comitato nei giudizi da esso o contro esso promossi;
- In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni la Prof. Angiola Filipponio.
7) Il Comitato renderà pubblico, nelle forme che riterrà più opportune, la bozza dello Statuto della istituenda "Fondazione Giuseppe Tatarella". I fondi di cui al patto 2) lettera c verranno raccolti presso persone fisiche, enti privati e pubblici (denominati "benefattori") che si riconosceranno nei fini che la Fondazione intende perseguire. Le somme raccolte verranno depositate presso un istituto di credito in un conto acceso per il fine del Comitato e verranno devolute all'istituenda "Fondazione Giuseppe Tatarella". Il legale rappresentante è autorizzato a prelevare da tale conto le somme necessarie per il funzionamento del Comitato.
8) Le somme verranno versate dai benefattori al Comitato a titolo di erogazione liberale. Tale versamento non darà diritto a partecipare alle riunioni del Comitato e agli organi della istituenda Fondazione. La designazione degli organi della Fondazione verrà fatta, dai "fondatori", all'atto della costituzione della Fondazione. Nel caso in cui la Fondazione non venga costituita, oppure che non ottenga per qualsiasi ragione il riconoscimento, i benefattori avranno diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate, al netto della quota proporzionale di spese sostenute per il funzionamento del Comitato.
9) Il Comitato si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- sottoscrizione dell'Atto di Fondazione;
- mancata costituzione della "Fondazione Giuseppe Tatarella" entro un anno da oggi;
- per decisione unanime dei suoi componenti.
10) In caso di scioglimento per mancata costituzione oppure per decisione unanime dei componenti, le somme raccolte verranno restituite ai benefattori, in proporzione ai versamenti effettuati, al netto delle spese sostenute per il funzionamento del Comitato. Le operazioni di liquidazione verranno condotte dal legale rappresentante.