|


Il
giorno diciotto del mese di ottobre dell'anno duemila, in Roma, nella
Sala Rossa "Giuseppe Tatarella", Camera dei Deputati, i sottoscritti
convengono e stipulano quanto segue:
1)
E' costituito tra i sottoscritti il Comitato promotore (in appresso denominato
più semplicemente Comitato) per la istituzione di una fondazione
politico-culturale da denominarsi "Fondazione Giuseppe Tatarella".
La fondazione avrà sede in Roma.
2) Scopo del Comitato è:
a. promuovere iniziative dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica
sulla necessità della costituzione di una Fondazione intitolata
a Giuseppe Tatarella;
b. predisporre lo statuto che regolerà la vita della fondazione
con l'individuazione dell'oggetto della Fondazione stessa;
c. raccogliere i fondi necessari alla costituzione del patrimonio iniziale
della istituenda "Fondazione Giuseppe Tatarella". Il Comitato
potrà compiere tutte le operazioni utili e necessarie per raggiungere
il proprio scopo.
3) Il Comitato, che non ha scopo di lucro, ha sede in Roma Corso Vittorio
Emanuele II, 21. Esso intende reperire le somme necessarie, a discrezione
dei "fondatori", per la costituzione del fondo patrimoniale
dell'istituenda "Fondazione Giuseppe Tatarella" entro una anno
dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata. Pertanto
se entro un anno dalla data odierna la somma necessaria non sarà
raccolta, oppure per qualsiasi ragione l'Atto di Fondazione non sarà
sottoscritto sotto forma di atto pubblico, il Comitato si intenderà
sciolto.
4) Interverranno nell'atto costitutivo della fondazione come "fondatori"
l'On. Salvatore Tatarella e la Prof. Angiola Filipponio nonché
eventuali altre persone da questi indicati.
5) Il Comitato è un organo collegiale; le decisioni relative alle
iniziative da intraprendere vengono prese a maggioranza dei componenti
il Comitato riuniti in assemblea. Il Comitato si riunisce, senza alcuna
formalità di convocazione, per iniziativa del Presidente; delle
sue riunioni si deve redigere un verbale sottoscritto dai partecipanti.
Le varie proposte verranno messe ai voti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
6) Presidente, legale rappresentante ed unico amministratore del Comitato
viene nominato l'On. Salvatore Tatarella, il quale viene investito dei
più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione
del Comitato. In particolare ha il potere
- di aprire e chiudere conti correnti bancari a nome o per il fine del
Comitato;
- di accettare valori in denaro o in natura in conformità allo
scopo del Comitato;
- di intraprendere ogni iniziativa per comunicare all'opinione pubblica
l'esistenza del Comitato, per incrementare la raccolta dei fondi e per
il raggiungimento dei fini del Comitato;
- di rappresentare il Comitato nei giudizi da esso o contro esso promossi;
- In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni
la Prof. Angiola Filipponio.
7) Il Comitato renderà pubblico, nelle forme che riterrà
più opportune, la bozza dello Statuto della istituenda "Fondazione
Giuseppe Tatarella". I fondi di cui al patto 2) lettera c verranno
raccolti presso persone fisiche, enti privati e pubblici (denominati "benefattori")
che si riconosceranno nei fini che la Fondazione intende perseguire. Le
somme raccolte verranno depositate presso un istituto di credito in un
conto acceso per il fine del Comitato e verranno devolute all'istituenda
"Fondazione Giuseppe Tatarella". Il legale rappresentante è
autorizzato a prelevare da tale conto le somme necessarie per il funzionamento
del Comitato.
8) Le somme verranno versate dai benefattori al Comitato a titolo di erogazione
liberale. Tale versamento non darà diritto a partecipare alle riunioni
del Comitato e agli organi della istituenda Fondazione. La designazione
degli organi della Fondazione verrà fatta, dai "fondatori",
all'atto della costituzione della Fondazione. Nel caso in cui la Fondazione
non venga costituita, oppure che non ottenga per qualsiasi ragione il
riconoscimento, i benefattori avranno diritto ad ottenere la restituzione
delle somme versate, al netto della quota proporzionale di spese sostenute
per il funzionamento del Comitato.
9) Il Comitato si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- sottoscrizione dell'Atto di Fondazione;
- mancata costituzione della "Fondazione Giuseppe Tatarella"
entro un anno da oggi;
- per decisione unanime dei suoi componenti.
10) In caso di scioglimento per mancata costituzione oppure per decisione
unanime dei componenti, le somme raccolte verranno restituite ai benefattori,
in proporzione ai versamenti effettuati, al netto delle spese sostenute
per il funzionamento del Comitato. Le operazioni di liquidazione verranno
condotte dal legale rappresentante.
|